Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 26 luglio 2024, n. 713

di Fabio Pace | 26 Luglio 2024
Rassegna di giurisprudenza 26 luglio 2024, n. 713

L’Ufficio disconosce il regime di IVA per cassa, poiché la società ha contabilizzato sia fatture di vendita (IVA immediata), sia fatture in sospeso (IVA differita). Il regime dell'IVA per cassa è opzionale, ma l'opzione è irrevocabile e il regime prescelto va applicato a tutte le operazioni attive e passive dell'anno.
L'opzione del regime di IVA per cassa ex art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 può desumersi dal comportamento concludente del contribuente, alla luce delle modalità di tenuta delle scritture contabili; va, tuttavia, esclusa l'esistenza di un comportamento concludente in tal senso, ove il contribuente abbia contemporaneamente assoggettato, per un periodo d’imposta, le operazioni sia al regime IVA per competenza, sia a quello per cassa, salve le operazioni assoggettate a uno specifico regime a termini dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.
L'art. 32-bis istituisce un vero e proprio regime opzionale, operante per tutte le operazioni sottostanti. Se il riscontro dell'adozione di un regime opzionale (per tutte le operazioni) può essere effettuato anche per facta concludentia, in ossequio al principio secondo cui l'opzione per l'applicazione dell'imposta può essere surrogata dal comportamento concludente del contribuente a termini dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 442/1997, come interpretato dall'art. 4 della legge n. 342/2000 (Cass., Sez. V, 16 luglio 2020, n. 15178), questa opzione deve riguardare tutte le operazioni attive.
La scelta del contribuente di optare contestualmente per operazioni IVA per cassa e per competenza esclude che il contribuente abbia potuto esercitare l'opzione di cui all'art. 32-bis del D.L. n. 83/2012, ancorché con comportamento concludente, per il regime IVA per cassa, in quanto il comportamento assunto dal contribuente è equivoco, in quanto non consente di individuare con certezza quale sia il contenuto dell'opzione. Il comportamento concludente del contribuente in ordine alla scelta di un determinato regime IVA a termini dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 442/1997, può essere desunto dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, ma deve trattarsi di un comportamento inequivoco (Cass., Sez. V, 16 luglio 2020, n. 15178), che va escluso nel caso in cui nello stesso periodo d’imposta due regimi IVA diversi.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il contribuente ha erroneamente applicato sia l'IVA per cassa che l'IVA per competenza, contravvenendo alle regole dell'opzione irrevocabile del regime IVA per cassa.