L'Agenzia deduce che la riserva a carico dei riassicuratori non può essere legittimamente smontata, se non al verificarsi dell'evento assicurato e che la società non avrebbe potuto imputare a conto economico lo smontaggio della riserva integrativa a carico dei riassicuratori.
L'art. 37, comma 11 , del D.Lgs. n. 209/2005, nella parte in cui stabilisce che la riserva a carico del riassicuratore, iscritta nell'attivo di bilancio, va determinata conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche, deve essere rettamente interpretato nel senso che la riserva a carico del riassicuratore va determinata in base a quanto pattuito nello specifico contratto e in considerazione dell'effettivo rischio trasferito e, in caso della riassicurazione per eccesso (limitato alla sola eccedenza di una determinata soglia), è legittimo lo smontaggio della riserva a carico del riassicuratore, con la conseguente variazione negativa con impatto sul conto economico, ove siano venuti meno gli accordi di riassicurazione che ne avevano giustificato l'accantonamento e l'iscrizione.
Nella specie, il contestato smontaggio della riserva speciale a carico del riassicuratore è avvenuto a seguito di un mutamento degli accordi di riassicurazione che prima erano costituiti da trattati proporzionali in quota e di seguito sono stati sostituiti da accordi di riassicurazione non proporzionali e per eccesso. Questa modifica determina il venire meno del nesso di proporzionalità diretta tra la riserva dell'assicuratore e la riserva a carico del riassicuratore, nesso che è proprio solo dei trattati per quota proporzionale, nei quali alle riserve dell'assicuratore fanno riscontro pari riserve a carico dei riassicuratori ai quali viene trasferito il rischio.
Nel caso di riassicurazione per eccesso, il riassicuratore copre il rischio assicurato dall'assicuratore solo per la parte eccendente una certa soglia e viene meno la proporzionalità diretta tra le riserve a carico dell'assicuratore e quelle a carico del riassicuratore, perché è escluso il trasferimento pro quota del rischio.
La riserva dei riassicuratori, sia nella valutazione in bilancio, che nel trattamento fiscale conseguente, va calcolata e valutata in proporzione al rischio trasferito (Cass., Sez. V, ord. 16 gennaio 2023, n. 1167).
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati