Si discute se i maggiori redditi accertati in capo alla società sono attribuibili, in proporzione alla quota, al socio accomandante, privo di poteri gestori e che risponde delle obbligazioni sociali nel limite della quota.
Il comma 1 del dell'art. 5 del TUIR, nello stabilire che l'imputazione dei redditi prodotti dalla società di persone avviene indipendentemente dalla percezione, individua un meccanismo di attribuzione del reddito prodotto, senza presumerne la distribuzione. La norma esclude la soggettività passiva tributaria della società di persone, eliminando lo schermo societario, imputando direttamente ai soci il reddito prodotto dalla società.
L’art. 5 opera anche in riferimento al socio accomandante, in caso di accertamento a carico della società di utili non iscritti in bilancio (Cass., sez. 5, sent. 30 ottobre 2006, n. 23359; Cass., sez. 5, sent. 18 febbraio 2011, n. 3946). Anche tale socio, infatti, è in grado di conoscere i rilievi e gli accertamenti fiscali condotti nei confronti della società, avendo diritto alla comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e alla consultazione dei libri e degli altri documenti della società (art. 2320, terzo comma, c.c.), sicché il reddito di partecipazione costituisce un suo reddito personale, indipendentemente dalla mancata contabilizzazione dei ricavi e dai metodi adoperati dalla società per realizzarli, fermo restando il diritto di agire nei confronti della società, in sede civile ordinaria, per recuperare la quota di utili spettante, nonché l'esclusione della responsabilità per sanzioni, qualora sia dimostrata la buona fede.
I soci di tutte le società di persone considerate dalla norma, sul piano tributario, sono chiamati a contribuire alle pubbliche spese in relazione a un incremento patrimoniale realizzato per effetto dell'attività sociale, rispetto alla quale hanno un onere e un potere di controllo (artt. 2261 e 2320 c.c.) che, da un lato, li pone giuridicamente in grado di avere piena conoscenza dell'incremento patrimoniale e, dall'altro, rende irrilevante, a tali fini, la distinzione tra soci amministratori e non, anche perché l'imputazione reddituale per trasparenza delle società di persone, proprio riguardo ai soci non amministratori (e, in particolare, nel caso dell'accomandante), si riconnette alla disciplina civilistica che attribuisce loro puntuali poteri di controllo.
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