Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 12 luglio 2024, n. 711

di Fabio Pace | 12 Luglio 2024
Rassegna di giurisprudenza 12 luglio 2024, n. 711

Un contribuente ritiene errato considerare perfezionata la notifica degli avvisi di accertamento, con decorrenza del termine di 60 giorni per la notifica del ricorso.
Anche in materia tributaria e con riguardo al perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento e ai fini del computo del termine per la sua impugnazione, il termine di dieci giorni di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 - in base al quale, ove il piego raccomandato depositato presso l'ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al secondo comma del medesimo art. 8 - deve essere qualificato come termine a decorrenza successiva e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all'art. 155, primo comma, c.p.c., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale. Tale termine deve ritenersi compreso fra quelli per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza, di cui all'art. 155, quinto comma, cit., con la conseguenza che, ove il «dies ad quem» del medesimo scada nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo (Cass., Sez. U., 1° febbraio 2012, n. 1418).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il contribuente contesta la notifica degli avvisi di accertamento entro 60 giorni per il ricorso. Il termine di dieci giorni per la notifica è considerato come termine a decorrenza successiva.