Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 28 giugno 2024, n. 709

di Fabio Pace | 28 Giugno 2024
Rassegna di giurisprudenza 28 giugno 2024, n. 709

Un contribuente sostiene che l'atto sottoposto a tassazione sia una semplice procura speciale a vendere, senza mandato sottostante e che il successivo atto di rettifica sia correzione di mero errore materiale, mancando, così, il presupposto per applicare l'imposta di registro.
Ferma la distinzione tra procura e mandato - risolvendosi la prima nel conferimento a un terzo del potere di compiere un atto giuridico in nome di un altro soggetto e il secondo in un contratto in forza del quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici nell'interesse di un'altra - il mandato con rappresentanza a vendere beni immobili non è soggetto all'onere della forma scritta, stabilito ex artt.1392 e1350, n. 1), c.c., per l'atto di procura, dato che gli effetti del contratto di compravendita si producono in capo al rappresentato in forza del solo rapporto di rappresentanza, mentre il mandato spiega i suoi effetti nel rapporto tra rappresentante e rappresentato (Sez. 2, sent. 30 maggio 2006, n. 12848; Sez. 3, sent. 28 ottobre 2016, n. 21805; Sez. 3, sent. 2 settembre 2013, n. 20051).
Gli atti di rettifica o integrazione costituiscono, fiscalmente, ex art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, nuovi atti separatamente tassabili, che non modificano l'originario atto; in tema di imposta di registro, si deve tenere conto della natura e degli effetti del singolo atto da registrare, sicché le successive rettifiche, ove comportino una diversa destinazione di beni, integrano e completano l'atto originario, mentre, sul piano negoziale, costituiscono nuovi atti, separatamente tassabili, in quanto modificativi degli effetti giuridici del primo atto, che conserva piena autonomia (Sez. 5, sent. 29 luglio 2015, n. 16019; Sez. 5, ord. 31 maggio 2021, n. 15131).
Pertanto, in applicazione dell'art. 33, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, il mandato irrevocabile con dispensa dall'obbligo di rendiconto è soggetto all'imposta stabilita per l'atto per il quale è stato conferito e la successiva rettifica, con cui è sia inserito l'obbligo di rendiconto, connaturale alla procura, non comporta la riconsiderazione del trattamento fiscale, non trattandosi di errore materiale, ma di una disposizione diversa.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il contribuente sostiene che la procura a vendere non sia soggetta all'imposta di registro e che le rettifiche costituiscano nuovi atti tassabili separatamente.