La questione verte sulla disapplicazione di un regolamento comunale TARSU che non preveda un'autonoma categoria per le aree scoperte adibite a parcheggio, equiparando illegittimamente categorie non omogenee.
In materia di TARSU/TARI, il potere giudiziale di disapplicare gli atti regolamentari, riconosciuto dall'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992, non trova applicazione in relazione alla scelta tecnica amministrativa del Comune, relativa alla classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti, di cui all'art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1995, essendo ammessa, viceversa, la disapplicazione solo in presenza di precisi vizi di legittimità dell'atto, quali l'incompetenza, la violazione di legge e l'eccesso di potere (Cass., Sez. U, sent. 22 marzo 2006, n. 6265; Sez. 5, 26 marzo 2014, n. 7044; Cass. ord. 6 agosto 2019, n. 20965).
Il concetto di omogeneità, di cui all'art. 68 cit., dei beni inclusi nelle diverse categorie in cui sono raggruppate le tipologie di rifiuti deve essere verificato in astratto, fatta sempre salva la possibilità per il contribuente di dimostrare in concreto che l'imposizione manifestamente non sia commisurata ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili, posto che le deroghe indicate dall'art. 62, comma 2, e le riduzioni delle tariffe stabilite dall’art. 66 dello stesso decreto non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti.
La determinazione della tariffa TARSU da applicare costituisce una scelta discrezionale, nella potestà impositiva del Comune (Cass. ord. 27 febbraio 2020, n. 5358; Sez. 6-5, ord. 18 dicembre 2019, n. 33545). Negli atti regolamentari comunali vi è discrezionalità insindacabile in sede giudiziaria (Cass. Sez. 5, sent. 26 marzo 2014, n. 7044; Sez. 5, ord. 15 marzo 2019, n. 7437; Cass. Sez. 5, sent. 23 luglio 2004, n. 13848).
La discrezionalità dell'ente territoriale ha natura tecnica e si deve basare su una stima realistica in ragione delle caratteristiche dell'imposizione, rispettando i principi di proporzionalità, adeguatezza e necessarietà (Cass., Sez. 6-5, ord. 21 giugno 2019, n. 16686, Sez. 6-5, ord. 8 luglio 2020, n. 14385; Sez. 6-5, ord. 10 novembre 2020, n. 25244; Sez. 6-5, ord. 24 febbraio 2023, n. 5744; Sez. 6-5, 23 febbraio 2012, n. 2754).
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