Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 21 giugno 2024, n. 708

di Fabio Pace | 21 Giugno 2024
Rassegna di giurisprudenza 21 giugno 2024, n. 708

Si lamenta la negazione agli alloggi del diritto a fruire dell'esenzione dal pagamento dell'IMU.
L'art. 2, comma 2, lett. b) del D.L. n. 102/2013, nel differenziare, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, e alloggi regolarmente assegnati dagli IACP), prevedendo solo che le prime sarebbero divenute esenti dall'IMU a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto equiparate all'abitazione principale, ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, sarebbero rimasti invece imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, che erano stati, a loro volta, equiparati all'abitazione principale, ma solo a decorrere dal 1 gennaio 2014 (Cass. 8 marzo 2024, n. 6380; Cass. 14 dicembre 2021, n. 39799; 29 novembre 2021, n. 37342).
Non è invocabile un'assimilazione tra alloggi concessi in locazione e alloggi sociali, preclusa dal principio generale e inderogabile in materia fiscale che prevede che in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati (Cass. sent. 25 luglio 2019, n. 20135, Cass. ord. 21 giugno 2017, n. 15407; sent. 4 marzo 2016, n. 4333; sent. 7 febbraio 2013, n. 2925; ord. 8 marzo 2013, n. 5933ord. 8 marzo 2013, n. 5933).
Per ravvisare il requisito oggettivo dell'IMU, occorre distinguere gli alloggi sociali dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l'esenzione, vanno compresi anche gli immobili che, pur essendo di proprietà dell'ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità pubblica.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo riguarda la negazione dell'esenzione IMU per alcune unità immobiliari, distinguendo tra alloggi sociali e altri alloggi assegnati da enti pubblici. La Corte di Cassazione ha chiarito che non è possibile assimilare gli alloggi concessi in locazione agli alloggi sociali per fini fiscali.