Si pone la questione della ritualità o meno dell'introduzione solo in appello della contestazione della notifica della cartella di pagamento impugnata. Inoltre, tale questione incrocia l'eccezione di "novum" in appello.
In tema di valutazione della tempestività di un'impugnazione proposta avverso una cartella di pagamento, valutazione che va compiuta dal giudice anche d'ufficio, laddove il giudice di primo grado abbia (in adesione a eccezione dell'A.F. in tal senso) ritenuto il ricorso tardivo sul presupposto del perfezionamento della notifica della cartella secondo le regole della cd. irreperibilità assoluta, non costituisce "novum" la deduzione solo in appello dell'inesistenza delle condizioni di tale "genus" di irreperibilità per essere questa, invece, alla luce di allegate circostanze documentali, solo relativa, con conseguente tempestività del ricorso rispetto alla data di effettiva presa di conoscenza dell'atto, siccome trattasi di questione collegata alla motivazione della sentenza, ragion per cui l'appellante deve essere posto nelle condizioni di avversarla sul punto.
Nel processo tributario, se il resistente contesta la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale, invece, l'A.F. è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto (Cass. n. 10209 del 2019).
In relazione a un ricorso dichiarato inammissibile, non costituisce "novum" l'introduzione solo in cassazione della questione della nullità della notifica della cartella, da ricondursi a un'ipotesi di irreperibilità relativa, perché il notificante nulla riferisce circa il fatto che il contribuente risultasse sconosciuto nel luogo di residenza fiscale né riferisce delle ricerche compiute "in loco" (Cass. ord. 21 ottobre 2020, n. 22893).
Nella specie, l'inesistenza delle condizioni di irreperibilità assoluta legittimanti la notificazione della cartella, sulla base della quale il ricorso introduttivo del giudizio è stato ritenuto tardivo, avrebbe potuto essere introdotta in appello, siccome collegata alla motivazione della sentenza di primo grado.
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