Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 14 giugno 2024, n. 707

di Fabio Pace | 14 Giugno 2024
Rassegna di giurisprudenza 14 giugno 2024, n. 707

L’Agenzia sostiene la validità della notifica dell'atto impositivo presupposto, effettuata nel precedente domicilio fiscale del contribuente, perfezionatasi oltre 30 giorni dall'intervenuta variazione della residenza anagrafica, ma entro 60 giorni dal trasferimento della stessa in altro Comune.
La disciplina delle notifiche di atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sul correlato onere preventivo del contribuente di indicare il proprio domicilio all'Ufficio, tenendolo sempre informato delle eventuali variazioni, per cui il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio a eseguire le notifiche nel domicilio fiscale ultimo noto, eventualmente in forma semplificata ex lett. e) dell'art. 60 (Cass. sent. 28 dicembre 2016, n. 27129, sent. 20 gennaio 2011, n. 1206).
Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate (art. 58, ultimo comma). Si ha variazione del domicilio fiscale quando il contribuente trasferisce la propria residenza anagrafica in altro Comune.
Il termine di 60 giorni di inopponibilità all'Erario del mutamento del domicilio fiscale consente all'A.F. di beneficiare, incondizionatamente, di un perimetro temporale adeguato a effettuare la notifica di un atto al vecchio indirizzo del destinatario, che pure ha comunicato all'Anagrafe di essersi trasferito.
I concetti di domicilio fiscale e indirizzo non coincidono: il primo è un luogo predeterminato dalla legge secondo criteri obiettivi; il secondo è il luogo fisico presso cui il contribuente può essere reperito, ma sempre nell'ambito del domicilio fiscale stabilito dalla legge. Gli effetti della variazione dell'indirizzo nello stesso Comune di domicilio fiscale sono disciplinati dall’art. 60, il quale prevede un'ultrattività del vecchio indirizzo di 30 giorni (Cass. sent. 6 ottobre 2017, n. 23334).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia ritiene valida la notifica dell'atto impositivo al precedente domicilio fiscale, entro 60 giorni dal trasferimento della residenza anagrafica.