L'A.F. eccepisce che la sospensione dei termini conseguente a istanza di accertamento con adesione opera sui termini per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio e non in caso di un ruolo straordinario.
Nell’accertamento con adesione, l'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1997, va interpretato nel senso che la sospensione del termine di impugnazione ex art. 6 dello steso decreto non può produrre effetto sull'iscrizione a ruolo straordinario ex artt. 11, n. 3) e 15-bis del D.P.R. n. 602/1973, che origina non dalla pendenza del giudizio relativo al sottostante avviso di accertamento, ma solo dal fondato pericolo per la riscossione.
La riscossione oggetto di sospensione è quella dipendente dall'accertamento, come nel caso del ruolo provvisorio ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 602/1973 o di un ruolo iscritto in pendenza di giudizio ex art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992, come si evince dal collegamento, sia testuale, che logico, tra i commi 1 e 2 dell'art. 12 cit., che espressamente menziona la notifica dell'avviso di accertamento.
La sospensione non può produrre effetto con riferimento al caso in cui si verta su di un ruolo straordinario ex artt. 11, n. 3) e 15-bis del D.P.R. n. 602/1973. Infatti, tale ruolo straordinario ha un'origine autonoma e distinta dalla notifica dell'avviso di accertamento (ordinaria riscossione delle imposte in pendenza di giudizio di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 218/1997), in quanto viene iscritto in ragione del pericolo di perdita della concreta possibilità di riscuotere il credito: i ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione. Tale situazione di pericolo può essere determinata dal fallimento della società.
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