Si chiede se in un giudizio amministrativo sull’aggiudicazione definitiva di un appalto, la proposizione di motivi aggiunti con richiesta di annullamento dell’atto di dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione, determini automaticamente l’obbligo del pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
In un giudizio amministrativo, avente a oggetto l’impugnazione di un’aggiudicazione definitiva di un appalto, la proposizione di motivi aggiunti con la richiesta di annullamento del successivo atto di dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione, non determina l’obbligo del pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 6-bis, lett. e), del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dallalegge n. 228/2012, in quanto gli atti impugnati, legati da un nesso di pregiudizialità logico-giuridica, devono essere ricondotti a un’unica procedura; la norma sul contributo unificato, infatti, deve essere interpretata alla luce del principio di effettività imposto dalla normativa (art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, Dir. n. 89/665) e dalla giurisprudenza europee (Corte di giustizia, causa C-61/14).
Nel caso in esame la determinazione con cui è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione definitiva è stata impugnata con atto di motivi aggiunti, con cui sono stati reiterati gli stessi motivi del ricorso introduttivo. Quindi, con i motivi nuovi è stato impugnato un nuovo atto, ma non si è verificato in concreto la portata dei motivi aggiunti sul ricorso già pendente. Con il ricorso principale è stata impugnata, infatti, l’aggiudicazione definitiva, perché ritenuta illegittima, mentre con i motivi aggiunti la conseguente dichiarazione di efficacia. Dunque, gli atti impugnati, benché distinti, devono essere ricondotti a un’unica procedura di aggiudicazione, l’atto di dichiarazione di efficacia non è altro che il fisiologico sviluppo di un’unica procedura di appalto. Tra i due atti, infatti, sussiste un nesso di pregiudizialità, in quanto l’aggiudicazione definitiva è il presupposto logico-giuridico della dichiarazione di efficacia. Il mancato esame del nesso tra i due atti costituisce evidente compressione del principio di effettività, la cui tutela è prevista dalla normativa europea. A volere ritenere diversamente, la tassazione cumulativa avrebbe un effetto dissuasivo con sacrificio dei principi sanciti dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
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