Si eccepisce la necessità di produrre la raccomandata informativa di deposito a prova del perfezionamento della notifica di un avviso di addebito INPS effettuata a mezzo posta, senza intermediazione dell'Ufficiale giudiziario, in caso di irreperibilità relativa del destinatario per temporanea assenza dal domicilio.
In tema di notifica di un atto impositivo o processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo o per temporanea assenza del destinatario stesso o per assenza-inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante solo mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (cd. CAD), non essendo a tale fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata stessa (Cass., SS.UU., sent. 15 aprile 2021, n. 10012).
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