Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 17 maggio 2024, n. 703

di Fabio Pace | 17 Maggio 2024
Rassegna di giurisprudenza 17 maggio 2024, n. 703

Si ritiene che le spese di CTU, in caso di patrocinio a spese dello Stato, restino a carico dell’Erario.
In tema di onorari e di altre somme spettanti al consulente tecnico d'ufficio, ove la sentenza che definisca il giudizio stabilisca che tali importi siano dovuti dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per effetto della pronuncia 1° ottobre 2019, n. 217della Corte costituzionale, il relativo pagamento deve essere posto a carico dell'Erario, tenuto ad anticiparlo, potendo semmai lo Stato esercitare il diritto di rivalsa, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 134 del D.P.R. n. 115/2002, e fatta salva la revoca del beneficio.
Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 131 del D.P.R. n. 115/2002 (sent. n. 217 del 2019 cit.), gli onorari dovuti al CTU, posti a carico della parte ammessa al gratuito patrocinio, vengono subito anticipati dallo Stato, applicandosi ad essi la stessa disciplina prevista dal successivo comma 4, ove sono indicate le spese anticipate dall'Erario.
Ciò comporta che il provvedimento che pone a carico del soccombente non ammesso al patrocinio la rifusione delle spese processuali in favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato (art. 133 del D.P.R. n. 115/2002) e che, se lo Stato non recupera e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa, che può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate, indipendentemente dalla somma o valore conseguito (art. 134).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Le spese di CTU a carico dell'Erario in caso di patrocinio a spese dello Stato, con possibilità di rivalsa in determinate condizioni.