L'Agenzia ritiene che la caparra penitenziale vada assoggettata a imposta di registro con aliquota del 3% e che l'atto in cui è inserita la caparra stessa non possa equipararsi a un atto sottoposto a condizione sospensiva.
La caparra penitenziale, che è un negozio accessorio, da cui deriva l'attribuzione del diritto di recesso a fronte della previsione di un corrispettivo per il suo esercizio, ricade nell'ambito applicativo dell'art. 28 del D.P.R. n. 131/1986, in quanto l'esercizio del diritto di recesso ha gli stessi effetti della risoluzione, sicché all'ammontare previsto quale corrispettivo del recesso si applica l’imposta di registro con aliquota del 3% di cui all'art. 9art. 9 della parte I della Tariffa del D.P.R. n. 131/1986, ma solo al momento del suo eventuale esercizio e dello scioglimento del vincolo contrattuale, riconducibile alla clausola contrattuale, salva, da un lato, l'applicazione dell'aliquota dello 0,5% di cui all'art. 6art. 6 della parte I della Tariffa del D.P.R. n. 131/1986, in presenza di quietanze e, dall'altro lato, l'imputazione dell'imposta pagata a quella principale dovuta per la stipulazione del contratto definitivo, dove il diritto di recesso, conferito in un contratto preliminare, non sia esercitato e la somma corrisposta a titolo di caparra penitenziale si traduca in un acconto o saldo del prezzo.
Deve escludersi l'applicazione della disciplina prevista per la caparra confirmatoria, attesa la differenza strutturale e funzionale delle due clausole; la caparra penitenziale - che ricorre quando alla previsione del diritto di recesso si accompagna la dazione di una somma di danaro o di altra quantità di cose fungibili - e la multa penitenziale - cioè, il corrispettivo previsto per il recesso - non integrano, a differenza della caparra confirmatoria, un risarcimento del danno per la mancata esecuzione del contratto, ma il corrispettivo del recesso per determinazione unilaterale. Non può, pertanto, operare l'art. 6 della Part I degli allegati al D.P.R. n. 131/1986, a cui rinvia il primo periodo della nota dell'art. 10, che fa riferimento solo alla caparra confirmatoria (Cass., Sez. 6-3, 9 febbraio 2023, n. 3954).
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