Si eccepisce che solo i locatori, per usufruire della cedolare secca, non devono agire nell'esercizio di un'impresa, arte o professione, mentre i conduttori non sono ad essi equiparabili.
Nei redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche quando il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale, dato che l'esclusione di cui all'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, si riferisce solo alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di un’attività d'impresa o di arti e professioni.
Poiché solo al locatore è attribuita la possibilità di optare per la cedolare secca, senza che il conduttore possa incidere su tale scelta, l'esclusione logicamente deve essere riferita solo alle locazioni di unità immobiliari effettuate dal locatore nell'esercizio della sua attività di impresa o della sua arte/professione, restando, invece, irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione, laddove ad uso abitativo, all’attività professionale del conduttore (ad esempio, per esigenze di alloggio dei dipendenti).
La circostanza che il regime tributario in esame avvantaggia anche il conduttore (in considerazione dell'esclusione dell'imposta di registro e dell'aggiornamento del canone) non giustifica un'interpretazione dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, da cui derivi una riduzione dell'ambito applicativo della cedolare secca in danno del locatore, a cui è riservata la relativa scelta e che è il beneficiario principale di tale regime.
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