Una società censura la dichiarazione di prescrizione, per decorso del termine quinquennale, degli interessi moratori, in quanto la cambiale, non più utilizzabile in via cartolare per intervenuta prescrizione dell'azione cambiaria, può valere come ordinaria promessa di pagamento, soggetta al termine di prescrizione decennale.
In caso di pattuizione di interessi moratori, deve valutarsi se sia stata o meno prevista la periodicità annuale o infrannuale degli stessi, in quanto, solo in presenza della periodicità si deve applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4), c.c.
La prescrizione quinquennale si applica solo per quanto attiene a prestazioni periodiche e non a quelle puramente occasionali, la cui corresponsione avviene una tantum, salva l'ipotesi ex n. 5) dell'art. 2948 c.c.
Solo in presenza di clausola contrattuale che originariamente preveda una forma rateale di pagamento del debito principale si applica la prescrizione quinquennale (Cass., sez. 2, 11 gennaio 1986, n. 103).
La cambiale con azione cartolare prescritta deve considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., anche nel caso in cui l'azione cartolare non possa essere più esperita per l'intervenuta prescrizione, con la conseguente configurabilità della presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (Cass., sez. 1, 29 settembre 2011, n. 19929). La cambiale prescritta vale, dunque, come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., con l'effetto di dispensare colui a favore del quale la dichiarazione cambiaria è operata dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza è presunta; nel limite del rapporto tra i contraenti immediati, vale a dire tra emittente e prenditore (Cass., 20 ottobre 1976, n. 3629; Cass., sez. 3, 20 agosto 1990, n. 8483; Cass., sez. 1, 3 gennaio 2017, n. 26).
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