Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 5 aprile 2024, n. 697

di Fabio Pace | 5 Aprile 2024
Rassegna di giurisprudenza 5 aprile 2024, n. 697

La questione è se l'imposta di registro debba essere applicata agli atti giudiziari che enuncino contratti di garanzia, quando tali contratti siano stati già tassati con l'imposta sostitutiva.
Il contratto di fideiussione enunciato in una sentenza di Tribunale è soggetto a imposta di registro in misura proporzionale (Cass. sent. 8 settembre 2005, n. 17899; 6 febbraio 2015, n. 2230; 12 luglio 2013, n. 17237).
Il regime derogatorio ex art. 15, secondo comma, del D.P.R. n. 601/1973, è diretto a escludere l'applicazione dell'esenzione stabilita dal primo comma solo per gli atti giudiziari che definiscono giudizi aventi a oggetto operazioni di finanziamento o garanzia esenti. Tale previsione non comporta l'assoggettamento a imposta di registro anche di contratti di finanziamenti e di garanzie già assoggettate a imposta sostitutiva sui finanziamenti per il solo fatto di essere enunciati in atti giudiziari (Cass., Sez. 6-5, 24 marzo 2021, n. 8341).
Il fatto che l'art. 15, secondo comma, del D.P.R. n. 601/1973, non estenda l'assoggettamento delle operazioni di credito a un'unica imposta sostitutiva anche per gli atti giudiziari ad esse relativi (soggetti a imposizione secondo il regime ordinario) non comporta che le operazioni in questione, per essere enunciate in sede di quegli atti giudiziari, divengano soggette anche a imposta di registro ex art. 22 del D.P.R. n. 131/1986, che disciplina l'imposizione degli atti enunciati e non registrati e non riguarda né l'enunciazione di atti esenti né gli atti soggetti a imposizione sostitutiva, i quali, avendo già scontato l’imposta, non possono essere nuovamente incisi (Sez. 5, sent. 8 ottobre 2013, n. 22829; Cass. 18 aprile 2018, n. 9502; Cass. 4 luglio 2019, n. 17938; Cass. 22 gennaio 2021, n. 1300; 24 marzo 2021, n. 8341; Cass. 31 marzo 2022, n. 10490).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La fideiussione enunciata in atti giudiziari è soggetta a imposta di registro, anche se già tassata con imposta sostitutiva. Il regime derogatorio non estende l'imposta sostitutiva agli atti giudiziari.