Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 5 aprile 2024, n. 697

di Fabio Pace | 5 Aprile 2024
Rassegna di giurisprudenza 5 aprile 2024, n. 697

Un contribuente che deteneva fondi in un Paese a fiscalità privilegiata senza dichiararli contesta l’applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento, perché la relativa norma non era retroattiva.
Sebbene la presunzione di evasione sancita dall'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009, con riferimento agli investimenti e alle attività di natura finanziaria in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non sia suscettibile di applicazione retroattiva, stante la natura sostanziale e non procedimentale delle presunzioni, l'Ufficio può ricorrere agli stessi fatti oggetto di presunzione (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) sub specie di presunzione semplice (Cass. sez. V, 29 novembre 2019, n. 31243).
La presunzione di evasione, stabilita con riguardo a investimenti e attività di natura finanziaria detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non ha natura procedimentale, ma sostanziale - sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione - con la conseguenza che non è retroattiva.
Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio "tempus regit actum", le previsioni di cui ai commi 2-bis2-ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dall’applicabilità della presunzione legale (Cass. sez. V, 14 novembre 2019, n. 29632; Cass. sez. VI-5, 28 novembre 2018, n. 30742).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un contribuente contesta il raddoppio dei termini di accertamento per fondi detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata, sostenendo che la norma non è retroattiva. La presunzione di evasione non è retroattiva.