L'Ufficio deduce che, resasi definitiva la pretesa, procedeva all’iscrizione a ruolo, con cartelle notificate dal concessionario, di cui non risulta impugnativa, nemmeno tardiva. L'azione era divenuta improcedibile per carenza di interesse, le cartelle inopposte sostituendo l'avviso oggetto di causa.
In caso di impugnazione tardiva di un avviso di accertamento per irregolarità della notificazione, proposta a seguito di richiesta di carichi tributari pendenti, qualora il contribuente sia successivamente attinto da cartella di pagamento originante dall'avviso e non l'abbia impugnata, "in limine", al momento della produzione di questa in giudizio da parte dell'A.F., viene meno il suo interesse a coltivare il giudizio sull'avviso, atteso che la mancata impugnazione della cartella comporta la mancata contestazione e, perciò, il riconoscimento, della regolarità formale della sequenza procedimentale conducente alla stessa, a partire dalla notifica dell'avviso.
Nella riscossione mediante ruolo, la cartella di pagamento, a mente dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, assolve "uno actu" alle funzioni svolte, ex art. 479 c.p.c., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nell’espropriazione forzata codicistica (Cass. sent. 8 febbraio 2018, n. 3021). Più propriamente, rispetto al primo profilo, essa costituisce la rappresentazione a rilevanza esterna del titolo esecutivo, che si identifica con il ruolo, siccome destinata a portare le risultanze del ruolo a conoscenza del destinatario (Cass., Sez. U, sent. 2 ottobre 2015, n. 19704, che chiaramente identifica il titolo esecutivo con il ruolo).
A fronte dell'assunto circa la mancata prova della previa notifica delle cartelle e, nel contempo, circa l'asserita omessa notifica dell'avviso al coniuge, era loro onere, avuta conoscenza delle cartelle al momento e per effetto della loro produzione in giudizio, impugnare anche queste, atteso che l'avviso era, nel ruolo e nelle cartelle, assunto come definitivo, ossia come ritualmente notificato.
L'omessa impugnazione comporta la mancata contestazione e perciò il riconoscimento della regolarità formale della sequenza procedimentale conducente alla cartella, a cominciare dalla notifica dell'avviso, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse a, separatamente, contestare proprio la notifica dell'avviso.
L'interesse ad agire manifesta una dimensione dinamica, dovendo esso sussistere, quale condizione dell'azione, così al momento dell'introduzione del giudizio come alla decisione (Cass. n. 604 del 2022).
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