L’Agenzia denuncia inammissibilità della revocazione, in quanto la sentenza era affetta da un vizio di nullità per motivazione apparente, denunciabile solo in sede di legittimità.
Il provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio, emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa, concernente altri soggetti, non è affetto da "error facti", rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4), c.p.c., ma da radicale nullità, che può essere dedotta o mediante gli ordinari mezzi di impugnazione (tra cui, in caso di sentenza d'appello, il ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per totale assenza di motivazione) o mediante un'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis"), esperibile in ogni tempo.
In presenza di una radicale estraneità della fattispecie alla motivazione, non è possibile ricostruire né interpretare l'effettivo convincimento del giudice e non è possibile neppure espletare il controllo critico della ragione che avrebbe indotto la decisione, sicché, vertendosi, in definitiva, di un caso paradigmatico di assenza di motivazione, la sentenza deve essere cassata (Sez. 5, sent. 24 giugno 2022, n. 20506).
L'ipotesi del provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti configura (Cass. sent. 17 luglio 2015, n. 15002) un’ipotesi di inesistenza, o nullità assoluta, ulteriore rispetto a quella prevista dall'art. 161, secondo comma, c.p.c., ravvisabile tutte le volte che la sentenza manchi del minimo di elementi o presupposti necessari per produrre l'effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato, inesistenza che va rilevata anche d'ufficio e può essere fatta valere, anche al di fuori dell'impugnazione nello stesso processo, con un'autonoma azione di accertamento, non soggetta a termini di prescrizione o di decadenza, ovvero con un'eccezione e altresì in sede di opposizione all'esecuzione (Cass. n. 2292 del 2001).
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