Si discute se l'attribuzione a una villa della categoria catastale di grande pregio si estenda automaticamente a ogni unità immobiliare al suo interno e si esaminano le modalità di determinazione del classamento catastale in A/8, eccependo che la villa era priva di utilizzo e godimento in via esclusiva del giardino.
La legge non pone una specifica definizione delle categorie e classi catastali, sicché la qualificazione in termini di "signorile", "civile", "popolare" di un'abitazione costituisce il portato di un apprezzamento di fatto da riferire a nozioni presenti nell'opinione generale alle quali corrispondono specifiche caratteristiche, che sono, pure, mutevoli nel tempo, sia sul piano della percezione dei consociati sia sul piano oggettivo, per il deperimento dell'immobile, o per il degrado dell'area ove lo stesso si trovi (Cass. 8 settembre 2008, n. 22557).
Tali caratteristiche non vanno mutuate dal D.M. 2 agosto 1969, che indica, invece, i diversi parametri in base ai quali stabilire la caratteristica "di lusso" delle abitazioni, e ciò in quanto l'attribuzione della categoria catastale A/1 (Abitazioni di tipo signorile: Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale) non implica, necessariamente, che l'immobile costituisca un'abitazione di lusso (Cass. 2 febbraio 2021, n. 2250; Cass. 19 dicembre 2019, n. 33927; Cass. 12 aprile 2019, n. 10283).
Per parco si intende un'area con alberi destinata e adattata al godimento degli abitanti, tanto più appetibile perché sita in zone di pregio o destinate a ville. Si deve valutare se l'immobile ha caratteristiche costruttive e di rifiniture di livello superiore all'ordinario (Cass. ord. 6 febbraio 2014, n. 2704; Cass. ord. 15 settembre 2021, n. 24797). Non si chiede che la corte o giardino - che devono necessariamente sussistere quale elemento differenziatore di ville e villini rispetto alle unità immobiliari classificabili abitazioni di tipo civile - siano asservite ad uso esclusivo dell'immobile abitativo da censire (Cass. 24 agosto 2021, n. 23391).
La corte o giardino - che pure devono necessariamente sussistere quale elemento differenziatore di ville (A8) e villini (A7) rispetto alle unità immobiliari classificabili come abitazioni di tipo civile (A2) - non devono essere necessariamente asservite a uso esclusivo dell'immobile abitativo da censire.
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