Va verificata l'integrità del contraddittorio, poiché l'avviso di accertamento è stato emesso nei confronti di società cancellata e, direttamente, nei confronti del socio e amministratore, che ha proposto il ricorso.
Il giudizio è stato instaurato correttamente, poiché il socio è successore della società estinta. Rispetto agli ex soci, se all'estinzione della società, di persone o capitali, conseguente alla cancellazione dal Registro imprese, non corrisponde il venire meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci; i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa (Sez. U, 12 marzo 2013, n. 6070 e n. 6072).
Tale situazione può dare origine a litisconsorzio necessario, distinguendo a seconda che l'ex socio agisca per un debito o per un credito della società. Mentre in quest'ultima ipotesi, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, il fatto che sia mancata la liquidazione dei beni o dei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta solo che, estinta la società, si instauri tra i soci medesimi, ai quali i diritti o i beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione, da cui l'esclusione di ipotesi di litisconsorzio per l'eventualità di azione individuale di uno dei comunisti, diverso è l'esito quando l'azione abbia ad oggetto -come nella vicenda in giudizio - un debito della società estinta.
In tale evenienza, la successione interessa tutti i soci esistenti alla cancellazione della società, posto che, per effetto dell'estinzione dell'ente senza che il debito sia stato definito in sede di liquidazione, essi sono tutti destinati a succedere nei rapporti debitori facenti capo alla società sicché sussiste un litisconsorzio di natura processuale che si delinea al momento in cui uno solo dei soci agisca o sia convenuto in luogo della società estinta (Cass. 11 luglio 2014, n. 15894; Cass. 4 luglio 2018, n. 17492; Cass. 11 giugno 2019, n. 15637).
Il litisconsorzio sussiste perché l'obbligazione di pagamento dei debiti sociali non è solidale ma unitaria e tutti soci vanno chiamati in giudizio per interloquire, ciascuno quale successore della società estinta.
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