Si eccepisce l'emendabilità della dichiarazione in sede contenziosa e la presenza di un credito IVA infrabiennale, con conseguente illegittimità dell'iscrizione ruolo in contestazione.
Le dichiarazioni dei redditi e IVA hanno natura di dichiarazione di scienza, quindi emendabili, ritrattabili e contestabili anche in sede giudiziaria da chi vi ha interesse (Cass., ord. 30 giugno 2021, n. 18405).
Al contribuente è sempre consentito, in sede contenziosa, provare che l'originaria dichiarazione è viziata da un errore di fatto o di diritto e che non sussisteva il presupposto impositivo (Cass., SS.UU., sent. 30 giugno 2016, n. 13378; Cass. ord. 28 novembre 2018, n. 30796).
In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, se diretta a evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8-bis, a emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro 48 mesi dal versamento e, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'A.F.
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