Si eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento per mancata valida apposizione della firma in calce all'atto.
In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, commi primo e terzo, del D.P.R. n. 600/1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del D.L. n. 16/2012 (Cass. 9 novembre 2015, n. 22810).
Nella specie, non è chiaro se l'Agenzia abbia prodotto in giudizio o meno la delega di firma cui fa riferimento l'atto impositivo o l'estratto di ruolo del personale da cui si evinca l'appartenenza del sottoscrittore dell'avviso alla rilevante area funzionale e l'ordine di servizio attributivo, al fine di dimostrare l'esistenza e validità della delega di firma. Tale verifica deve essere demandata al giudice della fase rescissoria.
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