Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 12 aprile 2024, n. 698

di Fabio Pace | 12 Aprile 2024
Rassegna di giurisprudenza 12 aprile 2024, n. 698

Si eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento per mancata valida apposizione della firma in calce all'atto.
In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, commi primo e terzo, del D.P.R. n. 600/1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del D.L. n. 16/2012 (Cass. 9 novembre 2015, n. 22810).
Nella specie, non è chiaro se l'Agenzia abbia prodotto in giudizio o meno la delega di firma cui fa riferimento l'atto impositivo o l'estratto di ruolo del personale da cui si evinca l'appartenenza del sottoscrittore dell'avviso alla rilevante area funzionale e l'ordine di servizio attributivo, al fine di dimostrare l'esistenza e validità della delega di firma. Tale verifica deve essere demandata al giudice della fase rescissoria.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo afferma la nullità di un avviso di accertamento per mancata firma. La validità della firma deve essere dimostrata in giudizio.