Si contesta l’equiparazione sul piano effettuale dell'accertamento della simulazione assoluta di una compravendita immobiliare a un ritrasferimento dall'acquirente al venditore.
La sentenza che accerta la simulazione assoluta o relativa di un contratto a effetti reali deve essere sempre assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi degli artt. 8, comma 1, lett. e), della Tariffa, p. I, annessa al D.P.R. n. 131/1986, 4 della Tariffa annessa al D.Lgs. n. 347/1990, e 10, comma 2, del D.Lgs. n. 347/1990, giacché la statuizione giudiziale si risolve, rispettivamente, per la simulazione assoluta, nel mero riconoscimento dell'apparenza del trasferimento in forza del contratto simulato ovvero, per la simulazione relativa, nell'ulteriore riconoscimento del trasferimento in forza del contratto dissimulato dal simulato alienante al simulato acquirente, non potendo delinearsi, in forza della medesima sentenza, la disposizione di un ulteriore e autonomo ritrasferimento del bene dal simulato acquirente al simulato alienante (per la simulazione assoluta) e, in più, dal simulato alienante al simulato acquirente a diverso titolo (per la simulazione relativa).
La sentenza che accerta l'interposizione fittizia di persona (quindi, la simulazione relativa soggettiva) in un contratto a effetti reali, riconoscendo, al contempo, che il trasferimento del bene dal terzo contraente all'interposto è meramente apparente e, quindi, inefficace e che, viceversa, il trasferimento del bene si è effettivamente prodotto dal terzo contraente all'interponente, in forza dell'accordo simulatorio tra i tre soggetti coinvolti, deve essere sempre assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, ex artt. 8, comma 1, lett. e), della Tariffa, p. I, annessa al D.P.R. n. 131/1986, 4 della Tariffa annessa al D.Lgs. n. 347/1990, e 10, comma 2, del D.Lgs. n. 347/1990, poiché la statuizione giudiziale si risolve nel riconoscimento dell'acquisto ab origine del bene in favore dell'interponente in luogo dell'interposto, essendo unico il reale beneficiario del trasferimento derivante dal contratto già assoggettato alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale (in stretta combinazione con l'accordo simulatorio), ex artt. 1 della Tariffa, p. I, annessa al D.P.R. n. 131/1986, 1 della Tariffa annessa al D.Lgs. n. 347/1990, e 10, comma 1, del D.Lgs. n. 347/1990; pertanto, se l'acquisto per interposta persona è seguito da un'alienazione simulata con riguardo al medesimo bene, la sentenza che riconosca, al contempo, l'interposizione fittizia in relazione al contratto di acquisto e la simulazione (assoluta o relativa) in relazione al contratto di alienazione dello stesso bene, articolandosi in autonomi capi contenenti distinte statuizioni su diversi e successivi contratti a effetti reali, sconterà le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per ogni accertamento, ex art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 (e art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 347/1990).
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