L’Agenzia contesta la dichiarazione di inammissibilità del gravame perché tardivo, eccependo che il termine di impugnazione era stato sospeso, per sei mesi, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. 50/2017.
La disposizione dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 50/2017, ai sensi della quale "per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali … che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017" va interpretata, quanto ai criteri di computo dei termini di impugnazione, nel senso che il dato della scadenza del termine ordinario, ex art. 327 c.p.c., tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017 comporta il cumulo di tale termine ex art. 327 cit. con quello di sei mesi di cui alla disposizione in esame.
Per comprendere come si debba computare il termine lungo di impugnazione, che si sovrappone parzialmente al periodo di sospensione, in relazione al significato di tale norma, si tratta di stabilire, quanto ai criteri di computo, se il termine di impugnazione scadente nel periodo compreso tra il 24 aprile 2017 (entrata in vigore del D.L. n. 50/2017) e il 30 settembre 2017 rimane sospeso fino a quest'ultima data, per poi riprendere a decorrere per il suo residuo periodo di tempo non consumato (criterio proprio dell’ordinaria sospensione feriale) o se il dato della scadenza del termine ordinario, ex art. 327 c.p.c., tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017 ne determina, per le liti definibili il prolungamento per sei mesi.
La tesi preferibile è quella secondo cui la sospensione legale, comporta il cumulo del termine ex art. 327 c.p.c. (se scadente in quell'arco temporale) con quello di sei mesi di cui alla disposizione in esame.
Pertanto, la durata della sospensione è predeterminata in 6 mesi, che si aggiungono al termine di scadenza calcolato secondo le ordinarie regole processuali, incluse quelle relative al periodo - dal 1° al 31 agosto - di sospensione feriale. Inoltre, la durata della sospensione resta pari a 6 mesi anche quando si sovrapponga al periodo di sospensione dei termini feriali (Cass. ord. 17 giugno 2021, n. 17371; Cass. ord. 29 ottobre 2021, n. 30957; Cass. ord. 22 ottobre 2021, n. 29497; Cass. ord. 13 gennaio 2023, n. 933). E’ escluso che al prolungamento semestrale del termine conseguente alla sospensione legale per la definizione della lite si cumuli l'ulteriore periodo di sospensione feriale, nella specie compreso nel semestre di sospensione.
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