Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 15 marzo 2024, n. 694

di Fabio Pace | 15 Marzo 2024
Rassegna di giurisprudenza 15 marzo 2024, n. 694

Si discute della sussistenza o meno dei presupposti per applicare l'esenzione ICI, in considerazione delle date di trasferimento della residenza anagrafica dei soci assegnatari degli immobili della cooperativa.
Le cooperative edilizie a proprietà indivisa sono soggetti passivi ICI anche dopo l'assegnazione degli alloggi ai propri soci, in quanto costoro non divengono titolari, su detti alloggi, del diritto di proprietà o di altro diritto reale rilevante ai fini ICI.
Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, la detrazione concessa per l’abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, che non deve necessariamente intendersi quella di residenza anagrafica, dato che la norma introduce una presunzione relativa, che può essere superata dal contribuente mediante la prova contraria circa l'effettivo utilizzo quale dimora abituale del nucleo familiare, anche per un periodo di tempo limitato, di altro immobile non coincidente con quello di residenza.
Ai fini del riconoscimento della detrazione ICI prevista dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, per abitazione principale non deve necessariamente intendersi quella di residenza anagrafica, atteso che la norma introduce una presunzione relativa che può essere superata dal contribuente mediante la prova contraria circa l'effettivo utilizzo quale dimora abituale del nucleo familiare, anche per un periodo di tempo limitato, di altro immobile non coincidente con quello di residenza (Cass. 24 maggio 2017, n. 13062; Cass. 28 marzo 2019, n. 8627; Cass. 8 marzo 2019, n. 6845).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Si discute dell'applicazione dell'esenzione ICI per le cooperative edilizie a proprietà indivisa e l'abitazione principale non coincide necessariamente con la residenza anagrafica.