Si discute se l'incentivo all'esodo rientri nell’indennità di fine rapporto ricollegabile all'apporto fattuale indiretto del coniuge percettore dell'assegno divorzile e derivante dalla risoluzione del rapporto di lavoro svolto in costanza di matrimonio.
La quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898/1970, al coniuge titolare dall'assegno divorzile e non passato a nuove nozze, concerne non tutte le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell'entità della retribuzione corrisposta al lavoratore; tra esse non è, pertanto, compresa l'indennità di incentivo all'esodo, con cui è regolata la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
Per individuare la corretta imposizione, l'incentivo all'esodo ha sicuramente natura di corrispettivo versato al prestatore di lavoro in cambio del suo consenso alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro e si risolve in una remunerazione erogata in dipendenza del rapporto di lavoro, ragion per cui le somme a tale titolo corrisposte devono essere assoggettate a tassazione (separata), al ricorrere dei presupposti convenzionali (Cass. 24 agosto 2022, n. 25193; Cass. 26 febbraio 2019, n. 5545; Cass. 24 luglio 2013, n. 17986; Cass. 27 giugno 2007, n. 14821). Ciò non significa, però, che l'art. 12-bis della legge n. 898/1970 assimili l'incentivo all'esodo all'indennità di fine rapporto. Un’indennità corrisposta in dipendenza della cessazione del rapporto di prestazione d'opera può essere soggetta a tassazione, quale corrispettivo della rinuncia alla conservazione del posto di lavoro e, allo stesso tempo, non presentare le connotazioni che la norma sopra indicata richiede.
In altri termini, il regime fiscale dell'indennità in parola non interferisce con la qualificazione della stessa sul piano civilistico. Ciò che rileva, ai fini dell'inapplicabilità della disciplina della misura di cui all'art. 12-bis all'incentivo all'esodo è che l'indennità in questione non possa annoverarsi tra quelle che maturano alla data di cessazione del rapporto lavorativo e che sono determinate in misura proporzionale sia alla durata del rapporto di lavoro, che all'entità della retribuzione corrisposta. Rispetto a tale dato la disciplina fiscale dell'indennità rappresenta un elemento giuridicamente neutro.
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