Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 1° marzo 2024, n. 692

di Fabio Pace | 1 Marzo 2024
Rassegna di giurisprudenza 1° marzo 2024, n. 692

L’Agenzia ritiene che l'evento interruttivo sarebbe stato superato già in primo grado, a seguito del fallimento e relativa costituzione del curatore, tanto che il primo giudizio si era concluso con sentenza. L'ordinanza di interruzione era stata pronunciata senza i presupposti, con facoltà di riassumere anche oltre il termine.
In corso di procedura fallimentare (oggi liquidazione giudiziale), i crediti la cui cognizione rientra nelle giurisdizioni speciali e, in particolare, quello tributario, la cui conoscenza compete al giudice tributario, a differenza di tutti gli altri, continuano a essere accertati dal giudice speciale, con la conseguenza che, se pendente alla dichiarazione di fallimento (o apertura della liquidazione giudiziale), si determina l'interruzione del relativo processo. Se il processo di competenza del giudice speciale è riassunto dal curatore o dall'altra parte nei suoi confronti e, successivamente, lo stesso venga, ciononostante, dichiarato interrotto, la relativa riassunzione può essere effettuata anche senza il rispetto del termine all'uopo stabilito dal giudice, senza che ciò produca l'estinzione del giudizio (Cass. 19 aprile 2000, n. 5160).
L'intervenuto fallimento, per i giudizi che abbiano a oggetto l'accertamento di un credito (o di un diritto reale) nei confronti del fallito, determina non l'interruzione, ma l'improcedibilità. A tale principio fanno eccezione i crediti verso il fallimento appartenenti alla giurisdizione di giudici speciali. Con specifico riferimento ai crediti verso il fallito originati da obbligazione tributaria, la competenza a conoscere gli stessi appartiene dunque pur sempre al giudice tributario, anche in corso di procedura, tanto se l'accertamento viene promosso dal curatore, quanto se pende il giudizio promosso dal fallito in bonis, nel quale ultimo caso appunto si verifica un'ipotesi di interruzione per il venire meno della legittimazione processuale di quest'ultimo a seguito della sentenza di fallimento.
In tali ipotesi, dunque, rileva la legittimazione processuale del curatore.
Se non sussiste la causa di interruzione posta a fondamento del provvedimento, questo deve ritenersi nullo e l'onere di osservanza del termine risulta come non dato, onde il processo può essere utilmente riassunto anche dopo il decorso del semestre (Cass. 16 gennaio 1986 n. 230; Cass. 4 novembre 1980 n. 5918).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il fallimento determina l'improcedibilità dei giudizi nei confronti del fallito, tranne per i crediti soggetti a giurisdizione speciale come quelli tributari.