Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 9 febbraio 2024, n. 689

di Fabio Pace | 9 Febbraio 2024
Rassegna di giurisprudenza 9 febbraio 2024, n. 689

Il caso riguarda la liquidazione di una maggiore imposta di registro relativamente a un atto di divisione di comunione ereditaria avente a oggetto azioni.
In tema di imposta di registro, la divisione della comunione avente a oggetto azioni, quote sociali o titoli della stessa natura non integra una negoziazione agli effetti dell’art. 5, comma 2, lett. a), della Dir. n. 2008/7/CE, che ne esclude l’imposizione indiretta, sotto qualsiasi forma, da parte degli Stati membri, laddove ai condividenti siano attribuite azioni, quote o titoli corrispondenti alla sua quota e, conseguentemente, non si verifichi alcun effetto traslativo.
La natura dichiarativa dell'atto di divisione, anche nel caso in cui abbia a oggetto azioni rappresentative del capitale di una società, comporta l'applicabilità dell'imposta proporzionale di registro ex art. 3 della Tariffa, p. I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, anziché dell'imposta fissa ex art. 11 della stessa Tariffa, in quanto la negoziazione di quote di partecipazione in società implica un trasferimento della proprietà da un soggetto a un altro e quindi un'alienazione, assente in ipotesi di mera divisione (Cass., Sez. 5, 15 giugno 2010, n. 14398).
A fini tributari, la divisione senza conguagli ha natura dichiarativa (art. 34, comma 1, del TUR): un effetto traslativo può correlarsi solo ai previsti conguagli (Cass., 28 marzo 2018, n. 7606; Cass., 19 dicembre 2014, n. 27075; Cass., 20 marzo 2013, n. 6942; Cass., 15 giugno 2010, n. 14398), ove l'uno dei condividenti riceva l'attribuzione di beni, in natura o in denaro, eccedenti la quota a lui spettante sulla comunione dei beni, rimanendo irrilevante che la somma corrisposta non provenga dalla massa ereditaria (Cass. 30 luglio 2010, n. 17866; Cass. 28 marzo 2018, n. 7606; Cass. 14 luglio 2017, n. 17512; Cass. 16 novembre 2012, n. 20119).
In tema di imposta di registro, con riguardo alla divisione che non preveda conguagli, il potere di rettifica dei valori dichiarati nell'atto di divisione non può essere esercitato dall'A.F., stante la natura dichiarativa, a fini tributari, della divisione e la conseguente inapplicabilità della deroga prevista dall'art. 52, comma 5-bis, del TUR, con conseguente preclusione all'accertamento dei conguagli fittizi, qualora le quote attribuite ai condividenti rispondano ai parametri catastali delineati dall'istituto della valutazione automatica degli immobili (Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27692).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La divisione di azioni ereditarie non comporta imposta indiretta, ma solo imposta proporzionale di registro in caso di attribuzione di beni eccedenti la quota.