Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 9 febbraio 2024, n. 689

di Fabio Pace | 9 Febbraio 2024
Rassegna di giurisprudenza 9 febbraio 2024, n. 689

Si eccepisce che la presunzione di evasione relativa a investimenti e attività finanziarie detenuti in paradisi fiscali, entrata in vigore il 1° luglio 2009, non abbia efficacia retroattiva.
La presunzione di evasione stabilita, per investimenti e attività di natura finanziaria detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha natura procedimentale, ma sostanziale - sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta circa la conservazione di un certo tipo di documentazione (Cass. sent. 20 dicembre 2023, n. 35629; Cass. ord. 5 maggio 2023, n. 12007; Cass. sent. 14 novembre 2019, n. 29632; Cass. ord. 2 febbraio 2018, n. 2662), così che non si può riconoscerle efficacia retroattiva.
Nei casi in cui non è applicabile la presunzione legale relativa posta dall'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009, l'A.F. può comunque ricorrere agli stessi fatti oggetto di essa (redditi non dichiarati, occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) "sub specie" di presunzione semplice.
Sebbene la presunzione legale non sia suscettibile di applicazione retroattiva agli anni d'imposta anteriori all'entrata in vigore del D.L. n. 78/2009, l'Ufficio può comunque ricorrere ai medesimi fatti che di essa formano oggetto (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) "sub specie" di presunzione semplice (Cass. ord. 10 marzo 2021, n. 6570; Cass. ord. 5 marzo 2021, n. 6154; Cass. sent. 19 dicembre 2019, n. 33893; Cass. sent. 29 novembre 2019, n. 31243).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La presunzione di evasione per investimenti in paradisi fiscali non ha efficacia retroattiva, ma può essere applicata come presunzione semplice.