Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 23 febbraio 2024, n. 691

di Fabio Pace | 23 Febbraio 2024
Rassegna di giurisprudenza 23 febbraio 2024, n. 691

Una società ritiene che la disciplina dell’esigibilità differita dell’IVA sia invocabile anche senza annotazione nelle fatture della specifica disciplina normativa, essendo sufficiente il comportamento concludente, risultante dalle dichiarazioni periodiche, dalle quali emergeva la relativa opzione.
L'art. 7 del D.L. n. 185/2008 consente ai contribuenti che effettuino cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di cessionari o committenti che agiscano nell'esercizio di impresa, arte o professione di avvalersi del regime di IVA differita di cui all'art. 6, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972, a condizione che le relative fatture rechino espressamente l'annotazione che si tratta di operazioni con imposta a esigibilità differita e che rechino l'indicazione della relativa norma.
Tra l'art. 7 del D.L. n. 185/2008 e l'art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 non vi è continuità normativa. In primo luogo, le norme hanno diversa copertura di diritto UE. L'art. 7 è riconducibile alle deroghe accordate ai singoli Stati membri dall'art. 66 della Dir. n. 112/2006/CE ed è norma adottata in base a eventi eccezionali, la quale (trattandosi di una deroga al regime IVA ordinario) va interpretata in senso restrittivo. Diversamente, l'art. 32-bis è diretta attuazione di un’espressa norma di diritto UE (art. 167-bisDir. cit.).
In secondo luogo, l'art. 7 consente al contribuente di avvalersi del regime di IVA per cassa solo per determinate operazioni, laddove l'art. 32-bis istituisce un vero e proprio regime opzionale, operante per tutte le operazioni sottostanti. Se il riscontro dell'adozione di un regime opzionale (per tutte le operazioni) può essere effettuato anche per facta concludentia, in ossequio al principio secondo cui l'opzione per l'applicazione dell'imposta può essere surrogata dal comportamento concludente del contribuente a termini dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 442/1997, come interpretato dall'art. 4 della legge n. 342/2000 (Cass., Sez. V, 16 luglio 2020, n. 15178), altrettanto non può avvenire solo ove singole operazioni imponibili (e non tutte) abbiano usufruito di questa opzione a discrezione del contribuente. In questo caso, l'annotazione del regime di IVA per cassa sulle singole operazioni opzionate diviene requisito normativo per potere usufruire della specifica disciplina agevolativa, eccezionalmente accordata dal legislatore interno (e non interpretabile estensivamente) per le singole operazioni opzionate, risultando diversamente impossibile stabilire (e controllare) a posteriori quali operazioni hanno fruito del regime ordinario e quali no.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo tratta della possibilità di applicare la disciplina dell'esigibilità differita dell'IVA senza necessaria annotazione nelle fatture, ma solo con comportamento concludente.