Deduce l'Agenzia che la clausola penale assolve a un’autonoma natura e funzione ed è connotata da una causa propria, riconducendo il relativo regime di tassazione alla registrazione degli atti condizionati, con liquidazione dell'imposta fissa alla registrazione e proporzionale all'avverarsi dell'evento condizionante.
Ai fini di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 131/1986, la clausola penale (nella specie inserita in un contratto di locazione) non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell'imposizione della disposizione più onerosa, prevista dal comma 2 della norma citata.
Le clausole penali non possono sopravvivere autonomamente rispetto al contratto e ad esse deve applicarsi la disciplina generale dell'oggetto del contratto (Cass. 8 ottobre 2020, n. 21713), tenuto conto che trovano la loro fonte nella stessa causa del contratto rispetto alla quale hanno effetto ancillare. Esse attengono all'unitaria disciplina del contratto cui accedono. Tali prestazioni sono riconducibili a un unico rapporto, con un'unica causa, dato che il legislatore ha concesso alle parti di innestare la predeterminazione del danno risarcibile direttamente nel contratto, così che non può affermarsi che le disposizioni - contratto e connessa clausola penale - siano rette da cause diverse e separabili (Cass. 13 novembre 1996, n. 9938).
In caso di inadempimento, si instaura una relazione di alter natività-esclusione tra le obbligazioni originate dal contratto e quella da penale, dato che il creditore può domandare e ottenere la prestazione principale o la penale, ma non entrambe. Ciò conferma che la funzione della clausola in esame non può ritenersi eterogenea rispetto all'obbligazione nascente dal contratto di locazione a cui accede, perché l'obbligazione insorgente dalla clausola penale, sebbene si attivi conseguentemente all'inadempimento dell'obbligazione, non si pone come causa diversa dall'obbligazione principale, alla luce della funzione ripristinatoria e deterrente-coercitiva rispetto all'adempimento sua propria, finalizzata a disincentivare e riparare l'inadempimento.
È la stessa legge che correla gli effetti della clausola penale all'inadempimento contrattuale, con la conseguenza che, assumendo appunto la clausola penale una funzione puramente accessoria e non autonoma (Cass. 26 settembre 2005, n. 18779) rispetto al contratto che la prevede, l'obbligo che da essa deriva non può sussistere autonomamente rispetto all'obbligazione principale.
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