Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 2 febbraio 2024, n. 688

di Fabio Pace | 2 Febbraio 2024
Rassegna di giurisprudenza 2 febbraio 2024, n. 688

L’ente per la riscossione sostiene che l’occupazione di spazio sovrastante il suolo pubblico comunale, riconducibile a concessione statale per realizzare un’opera pubblica, da parte di un privato che, pur titolare di concessione statale, persegue fini di lucro dell’attività imprenditoriale, non fosse autorizzata dal Comune.
In tema di TOSAP, l’occupazione dello spazio sovrastante strade comunali o provinciali tramite manufatti necessari per la realizzazione della rete autostradale (nella specie, cavalcavia), quando sia posta in essere non direttamente dallo Stato, ma dal concessionario dell’opera pubblica, ricade nell’art. 38 del D.Lgs. n. 507/1993, in quanto tali strade continuano a fare parte del demanio comunale o provinciale e sono occupate, sia pure legittimamente, da un soggetto diverso dall’ente territoriale titolare.
La TOSAP è dovuta in caso di qualsiasi occupazione di una strada riconducibile al demanio o patrimonio indisponibile di comuni e province: sia in caso di occupazione fondata su un provvedimento amministrativo, sia di occupazione di fatto, in assenza di autorizzazione o concessione, a prescindere dal carattere abusivo o legittimo. Pertanto, sono comprese nella fattispecie impositiva anche le occupazioni che trovino fondamento nella legge, a cui è effettivamente riconducibile la realizzazione dell’opera pubblica. La legge non ha escluso da imposizione l’occupazione delle strade comunali e provinciali per realizzare la rete autostradale.
In definitiva, occorre distinguere la proprietà della strada su cui insiste il pontone o cavalcavia dell’autostrada da quella di quest’ultimo manufatto: la prima resta di titolarità dell’ente territoriale, in assenza di un atto di trasferimento, pur essendo la seconda di proprietà statale. Non si configura, infatti, una ipotesi di accessione invertita a favore dello Stato, che non è contemplata dalla legge.
La società, concessionaria statale, che abbia realizzato e gestito un'opera pubblica, occupando spazi del demanio comunale o provinciale, deve pagare il canone, non rilevando il fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività d'impresa (Cass., Sez. 1, 10 giugno 2021, n. 16395). E’, dunque, sufficiente l’utilizzazione del bene da parte di un soggetto diverso dall’ente pubblico titolare, mentre risulta indifferente la strumentalità di tale utilizzazione alla realizzazione di un pubblico interesse, in assenza di una specifica ipotesi di esenzione.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il privato concessionario di un'opera pubblica deve pagare il canone per l'occupazione dello spazio pubblico, anche se l'opera è di proprietà statale.