Si contesta che il contribuente abbia chiesto solo con l'atto d’appello la riduzione della tariffa TARI del 40% in ragione del fatto che i cassonetti più vicini si trovavano oltre 350 metri dalla sua proprietà.
Le cd. riduzioni tecniche della TARI, chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio e, quindi, dei costi per il suo espletamento, per motivi oggettivi e a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, spettano ope legis, a prescindere, cioè, da una loro previsione nel regolamento comunale e senza la necessità di una specifica e preventiva eccezione che contenga in modo analitico e dettagliato l'indicazione delle condizioni per fruirne, incombendo, comunque, sul contribuente il solo onere di indicare, nell'originario atto di impugnazione, sia pure in termini ampi, ulteriormente suscettibili di specificazione nel corso del giudizio di merito, gli elementi fattuali da cui evincere il diritto alla riduzione.
Nella specie si tratta di riduzioni tecniche che spettano ope legis in ragione del solo fatto che il servizio di raccolta di rifiuti, pur istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga concretamente svolto in una determinata zona, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi e che la questione relativa al diritto alla riduzione in ragione della distanza dei cassonetti era già stata sollevata, sia pure in via subordinata, in primo grado e solo, ulteriormente precisata e specificata con l'atto d’appello.
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