Si chiede se sia legittimata a partecipare alla discussione l’Agenzia che, intimata, ha depositato atto di costituzione, esponendo di essere difesa dall’Avvocatura Generale di Stato, di non essersi costituita nei termini di legge con controricorso e di costituirsi solo per l’eventuale partecipazione all’udienza.
In materia di ricorso per cassazione avverso sentenze emesse dalle Corti di giustizia tributaria di secondo grado, l’Agenzia delle entrate intimata, che pure non abbia già contraddetto mediante rituale controricorso, può partecipare alla discussione orale avvalendosi del ministero dell'Avvocatura dello Stato, senza che sia necessario che a quest’ultima sia stata rilasciata una specifica procura per il singolo giudizio.
Se la parte cui il ricorso per cassazione è diretto intende contraddire, deve farlo con controricorso, da notificare al ricorrente ex art. 370, primo comma, c.p.c. In mancanza, non può presentare memorie, ma solo partecipare alla discussione orale. A tale fine, il difensore deve essere munito di procura speciale che, in assenza di controricorso, non può essere apposta validamente a margine di una memoria conclusiva depositata in prossimità dell'udienza (Cass., S.U., 12 marzo 2003, n. 3602; Cass. 19 settembre 2000, n. 12422; Cass. 11 giugno 2004, n. 11160; Cass. 20 aprile 2012, n. 6222; Cass. 9 febbraio 2023, n. 4049).
Inoltre, allorché l'Agenzia si avvalga, in cassazione, dell'avvocatura dello Stato, non è tenuta a conferirle una procura alle liti, essendo applicabile l'art. 1, secondo comma , del R.D. n. 1611/1933, secondo cui gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e non hanno bisogno di mandato (Cass. 16 maggio 2007, n. 11227; Cass. 12 febbraio 2010, n. 3427; Cass. 5 luglio 2011, n. 14785; Cass. 22 febbraio 2012, n. 2606; Cass. 29 ottobre 2020, n. 23865).
Si segnala che, circa la facoltà in esame, la norma non ha subito modifiche significative neppure con la novella di cui all'art. 3, comma 27, lett. f), n. 1), del D.Lgs. n. 149/2022 (che ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data). Infatti, il primo comma dell’art. 370 c.p.c., dopo la novella, prevede che la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro 40 giorni dalla notificazione del ricorso e, in mancanza, non può presentare memorie, ma solo partecipare alla discussione orale.
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