Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 2 febbraio 2024, n. 688

di Fabio Pace | 2 Febbraio 2024
Rassegna di giurisprudenza 2 febbraio 2024, n. 688

L’A.F. sostiene che le somme corrisposte ai medici specialisti ambulatoriali a titolo di rimborso spese di viaggio hanno natura retributiva e non risarcitoria, non essendo, quindi, assoggettabili a ritenuta IRPEF.
Il rimborso spese di accesso alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, previsto dall’art. 35 del D.P.R. n. 271/2000, determinato con il criterio forfetario dell’indennità chilometrica, è ontologicamente diverso dalle indennità percepite per le trasferte, di cui all’art. 51, comma 5, del TUIR, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in Comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro; di conseguenza, il principio di onnicomprensività previsto dall’art. 51, comma 1, del TUIR, comporta che tale voce, non essendo riconducibile alla previsione di cui all’art. 51, comma 5, cit., debba essere ricompresa tra le somme a qualunque titolo percepite, in relazione al rapporto di lavoro dipendente, soggette a imposizione fiscale.
Il rimborso delle spese di trasferta ex art. 51, comma 5, del TUIR, può essere analitico, se ancorato agli esborsi, per vitto, alloggio e viaggio, effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati, o forfetario, se operato con il riconoscimento di una provvista di denaro per sostenere le spese di vitto e alloggio; mentre nel primo caso il rimborso non determina alcuna tassazione in capo al dipendente, nel secondo l'importo che oltrepassi il limite massimo previsto dall'art. 51 cit. concorre alla formazione del reddito di lavoro (Cass. 6 maggio 2020, n. 8489; Cass. sent. 7 marzo 2023, n. 6816; Cass. ord. 5 giugno 2023, n. 15731).
Le somme corrisposte per spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico di medico specialista presso gli ambulatori esterni al Comune di residenza sono percepite a titolo di rimborso spese, sicché hanno funzione restitutoria e di ripristino del patrimonio del prestatore d'opera e non sono assimilabili alla retribuzione, né assoggettabili a imposta ai sensi dell'art. 48 del TUIR, poiché la loro quantificazione è determinata non con criterio forfetario, ossia sganciata dall'effettivo esborso sostenuto dal prestatore d'opera, ma con specifica parametrazione al chilometraggio percorso e al costo del carburante rilevato (Cass. Sez. 6-5, ord. 2 aprile 2015, n. 6793; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30624).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il rimborso spese di viaggio per medici specialisti è retributivo e non tassabile, diverso dalle indennità di trasferta. (Riassunto: Rimborso spese retributivo, non tassabile come trasferta.)