Una società sostiene la nullità dell'atto esattoriale in ragione della mancata e/o nullità della notifica dei prodromici avvisi ICI, avvenuta presso soggetto (legale rappresentante) e luogo (abitazione del medesimo) diversi dalla società e dalla sede legale.
L'obbligo di notificazione dell'avviso di accertamento ICI presso il domicilio fiscale ex art. 60, primo comma, lett. c), del D.P.R. n. 600/1973, non esclude la possibilità, prevista dall'art. 145 c.p.c., così come modificato dalla legge n. 263/2005, di eseguire la notificazione alla società, in via alternativa a quella nella sede, direttamente alla persona fisica che la rappresenta, ove dal tenore della notifica risulti chiaramente individuato o sia in ogni caso chiaramente individuabile il legale rappresentante della società e, altresì, risulti univocamente individuabile l'ente quale effettivo destinatario dell'atto tributario.
Nella specie, gli avvisi di accertamento sono stati notificati alla s.a.s. presso l’indirizzo ove risiedeva il socio accomandatario e legale rappresentante e sono stati consegnati nelle mani di un familiare convivente.
Ex art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita, secondo gli artt. 137 ss. c.p.c., presso il suo domicilio fiscale.
Con specifico riferimento alle modalità di notifica nei confronti di una persona giuridica o di una società non avente personalità giuridica, l'art. 145 c.p.c. prevede che gli atti devono essere notificati alla società presso la sua sede o anche alla persona fisica che rappresenta l'ente, se nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale, potendosi provvedere ai sensi dell'art. 140 c.p.c., se la notificazione non può eseguirsi presso la sede dell'ente o ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.
Non rileva l’asserita mancata indicazione della qualifica del ricevente, accomandatario della società, dato che, tenuto conto della natura dell'ente (s.a.s.), la stessa era desumibile dall'atto indirizzato. Nella s.a.s., anche in ragione della responsabilità solidale ex art. 2313 c.c., la notifica dell'atto all'accomandatario non è inficiata dalla mera circostanza che sia mancata la formale ed espressa spendita della qualità del destinatario.
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