Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 16 febbraio 2024, n. 690

di Fabio Pace | 16 Febbraio 2024
Rassegna di giurisprudenza 16 febbraio 2024, n. 690

Si eccepisce che le sentenze emesse dalle Corti tributarie sono esecutive e che le relative norme non contengono riferimenti alla spedizione in forma esecutiva della sentenza né fanno più salve le previsioni del c.p.c. per l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo.
Il giudizio di ottemperanza è l’unico rimedio esperibile ai fini dell’esecuzione delle sentenze tributarie in caso di inadempimento dell’A.F. Infatti, ai sensi dell’art. 67-bis del D.Lgs. n. 546/1992, le sentenze delle Corti di giustizia tributaria sono immediatamente esecutive e, di conseguenza, è precluso al contribuente il ricorso all’esecuzione forzata, disciplinato dal codice di procedura civile.
Dopo le modifiche del D.Lgs. n. 156/2015, è stata eliminata la possibilità per il contribuente di ricorrere al processo di esecuzione forzata regolato dal c.p.c., sicché il giudizio di ottemperanza è l'unico rimedio per l'attuazione delle sentenze tributarie in caso di inadempimento dell'A.F. (Cass. 12 aprile 2022, n. 11908).
Tale giudizio ha connotati diversi rispetto al giudizio esecutivo civile, perché il suo scopo non è ottenere l'esecuzione coattiva del comando della decisione passata in giudicato, ma darvi concreta attuazione, anche in assenza di un precetto con caratteri propri di titolo esecutivo, compiendo gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della sentenza (Cass. 4 giugno 2020, n. 10570).
L'immediata esecutività è espressamente riconosciuta dall'art. 69 con riguardo alle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, nonché a quelle relative agli atti concernenti le operazioni catastali. Quanto alle sentenze che accolgono in tutto o in parte il ricorso avverso gli atti impositivi di cui all'art. 68, l'esecutività era già insita nella disciplina che riconosceva al contribuente la possibilità di chiedere il rimborso del tributo versato in eccesso. Con la novella del 2015, entrambe le disposizioni riconoscono al contribuente, in caso di mancata esecuzione della sentenza, la possibilità di chiedere l'ottemperanza ex art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992 (Cass. 12 aprile 2022, n. 11908).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Le sentenze delle Corti tributarie sono esecutive, senza possibilità di esecuzione forzata civile. Il giudizio di ottemperanza è l'unico rimedio per l'attuazione delle sentenze tributarie.