Un professionista esercente attività di consulente solo per una società di revisione di cui è socio contesta, ai fini della verifica dell’autonoma organizzazione IRAP, la rilevanza data non alle inesistenti dotazioni di personale e capitale proprie, ma al personale e alle strutture organizzative della società.
L'esercizio di un'attività professionale nell'ambito di un’organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio (o dipendente) non realizza il presupposto impositivo costituito dall'autonoma organizzazione ai fini IRAP (Cass. 25 luglio 2023, n. 22266; Cass. 5 maggio 2023, n. 11924; Cass. 28 aprile 2023, n. 11238; Cass. 16 giugno 2022, n. 19397; Cass. 28 aprile 2021, n. 11140), in quanto, a tali fini, non basta che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa sia autonoma, cioè faccia capo al lavoratore, non solo ai fini operativi, ma anche sotto i profili organizzativi; non sono, quindi, soggetti a IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte in una struttura da altri organizzata (Cass. 13 giugno 2012, n. 9692).
Nella specie, il contribuente, pur essendo un lavoratore autonomo, non occupava collaboratori alle proprie dipendenze e, quanto a beni strumentali, non disponeva di una propria organizzazione, ma era inserito stabilmente in un’organizzazione facente capo a un distinto soggetto giuridico, cioè la società di consulenza, unica responsabile organizzativa. A nulla rileva, pertanto, la circostanza che il contribuente si avvalesse di tale organizzazione, in quanto ciò che rileva, ai fini dell’assoggettabilità all’IRAP, è che il contribuente sia il titolare e il responsabile di tale organizzazione. Peraltro, non essendo il contribuente a sostenere i costi per i collaboratori e dipendenti, non avrebbe potuto assumere decisioni sulla gestione di tale personale, al di là delle singole e specifiche direttive impartite nell’ambito del singolo incarico di revisione di volta in volta svolto (Cass 15 marzo 2018, n. 6439; Cass. 2 settembre 2016, n. 17566).
Né rileva la circostanza che il contribuente detenga una quota di partecipazione nel capitale sociale della società di revisione, poiché la titolarità e la responsabilità dell’autonoma organizzazione fa comunque capo a soggetto diverso dal contribuente (Cass 15 marzo 2018, n. 6439; Cass. 2 settembre 2016, n. 17566).
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