Si chiede se, ai fini dell'imposta di registro relativa a decreti ingiuntivi esecutivi, revocati nel procedimento di opposizione o per altra ragione che non faccia divenire definitivamente esecutivo il provvedimento monitorio, si applichi l'imposta in misura proporzionale.
Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti di un debitore successivamente fallito è soggetto a imposta di registro proporzionale, ai sensi degli artt. 37 e 8, comma 1, lett. b), della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, rilevando ai fini impositivi la natura esecutiva del titolo e non la sua concreta eseguibilità al momento dell'imposizione; del resto, la sentenza dichiarativa di fallimento delimita soggettivamente l'esecutività del decreto ingiuntivo rispetto alla massa dei creditori, ma non la elide nei confronti del fallito - una volta tornato in bonis - poiché solo l'intervento di una decisione definitiva che, all'esito del giudizio di opposizione, revochi o annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclude la debenza del tributo ex art. 37 del D.P.R. n. 131/1986.
Il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. prima della dichiarazione di fallimento costituisce titolo per l'ammissione del credito allo stato passivo, senza possibilità di esclusione, non potendo il curatore e il giudice delegato rimettere in discussione l'esistenza del credito (Cass. n. 28553 del 2011; n. 22549 del 2010; n. 22959 del 2007; Cass. 3 settembre 2018, n. 21583; Cass. 14 novembre 2018, n. 29243); invece, un decreto ingiuntivo non opposto, munito di clausola di provvisoria esecuzione prima della dichiarazione di fallimento, costituisce titolo idoneo all'ammissione allo stato passivo e quindi alla partecipazione alla procedura concorsuale, previa valutazione del giudice delegato. La possibilità di insinuazione al passivo - quale chirografaro - del creditore munito di titolo che non sia provvisto di decreto ingiuntivo dotato di formula ex art. 647 c.p.c. non esclude l'esecutività del titolo nei confronti del fallito tornato in bonis.
Dunque, la dichiarazione di fallimento non può essere assimilata alla sentenza passata in giudicato o alla conciliazione giudiziale o alla transazione stragiudiziale, tenuto conto che il legislatore ha individuato specificamente le ipotesi in cui l'esecutività del decreto ingiuntivo viene meno attribuendo di conseguenza il diritto al rimborso (Cass. 6 ottobre 2020, n. 21821; Cass. 18 febbraio 2021, n. 4327).
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