Un contribuente sostiene che non possa applicarsi il termine di prescrizione decennale nel caso in cui la pretesa tributaria sia fondata non su una sentenza passata in giudicato, ma su un avviso di accertamento divenuto definitivo all'esito dell'estinzione del giudizio tributario.
In materia tributaria, se la definitività dell'avviso di accertamento deriva dall'estinzione del processo per mancata riassunzione e non si forma un giudicato sulla pretesa impositiva, si applicano i termini di prescrizione e decadenza propri dell'attività di riscossione, decorrenti dall'estinzione del giudizio e non il termine di prescrizione decennale proprio dell'actio judicati ex art. 2953 c.c. (nella specie, si applica l’art. 25, primo comma, lett. c, del D.P.R. n. 602/1973, ai sensi del quale il concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'Ufficio).
L'assimilazione dell’estinzione del giudizio per mancata riassunzione al giudicato sulla pretesa impositiva va esclusa, sicché non si applica il termine di prescrizione di 10 anni ex art. 2953 c.c. quando la definitività dell'accertamento non deriva da sentenza passata in giudicato, ma dall’estinzione del processo per inattività delle parti (Cass., Sez. 5, 6 marzo 2015, n. 4574; Cass., Sez. 6-5, 28 dicembre 2016, n. 27265; Cass. ord. 23 novembre 2016, n. 23922, Cass. ord. 12 aprile 2017, n. 9521; Cass., Sez. 5, 3 febbraio 2023, n. 3458).
L'estinzione del giudizio per inattività delle parti fa venire meno l'intero processo e l'avviso di accertamento diviene definitivo, mentre restano travolte le sentenze, su cui non si forma giudicato.
Il termine prescrizionale proprio di ciascun tributo ha applicazione generalizzata, salva l'applicazione della prescrizione decennale in caso di giudicato ex art. 2953 c.c. (Cass. SSUU sent. 17 novembre 2016, n. 23397).
Solo dalla formazione del giudicato sulla pretesa deriva l'applicazione dell'ordinario termine ex art. 2953 c.c. Se la pretesa impositiva non si fonda non su un sopravvenuto e intangibile provvedimento giurisdizionale che accerti l’effettiva sussistenza e legittimità di tutti i presupposti dell'imposizione, bensì sull'avviso di accertamento originario (ancorché divenuto definitivo per una ragione di ordine processuale) si applica, invece, il regime di decadenza di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
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