Si discute se, ai fini del ricorso in riassunzione, sia sufficiente depositare solo un file digitale contenente la scansione della semplice copia della sentenza di Cassazione, dichiarando tale file conforme alla copia.
La copia per immagine dell'intero provvedimento giudiziale definitorio (sentenza o, nel giudizio di cassazione, anche ordinanza resa all’esito di udienza camerale), comunicata dalla Cancelleria ai sensi degli artt. 133, secondo comma, c.p.c.c.p.c., e 16, comma 4, del D.L. n. 179/2012, costituisce copia autentica del provvedimento stesso, in ragione dell'equivalenza all'originale stabilita dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del citato decreto, ragion per cui, in sede di riassunzione, la produzione di detta copia per immagine della pronuncia di annullamento con rinvio soddisfa il requisito della produzione della copia autentica, prescritto dall'art. 394, secondo comma, secondo periodo, c.p.c., e, espressamente a pena di inammissibilità, dall’art. 63, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 546/1992.
La produzione di copia informatica, anche per immagine di provvedimenti del giudice, trasmessa in allegato dalla cancelleria deve di per sé reputarsi equivalente all'originale presente nel fascicolo informatico, a maggior ragione se la comunicazione con cui è stata trasmessa reca tutti gli indici di individuazione della sua estrazione (Cass., Sez. 6-3, 13 ottobre 2015, n. 3386).
A partire dal D.L. n. 179/2012 (e viepiù dal D.L. n. 90/2014), quanto al provvedimento segnatamente definitorio, è andata perdendo di consistenza la tradizionale distinzione tra notificazione, siccome avente ad oggetto una copia conforme all'originale di detto provvedimento, e semplice comunicazione, che era in origine, e solo residualmente seguita a essere (nel progressivo ammodernamento tecnologico del rito, la cui ultima tappa si registra con la legge n. 197/2022), effettuata mediante il classico biglietto di cancelleria in forma abbreviata ex art. 136, primo comma, c.p.c. Donde anche la comunicazione, a fare data dal 2012, ove effettuata, come prescritto, mediante allegazione dell'intero testo del provvedimento, può dirsi avere ad oggetto, alla stessa stregua della notificazione, una copia conforme di esso.
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