Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 5 gennaio 2024, n. 684

di Fabio Pace | 5 Gennaio 2024
Rassegna di giurisprudenza 5 gennaio 2024, n. 684

Una società eccepisce la nullità degli atti impugnati per omesso esame delle proprie osservazioni.
L'obbligo di una motivazione per così dire rafforzata (l'A.F. deve necessariamente dare conto, nel contesto dell'atto impositivo, delle osservazioni proposte dal contribuente) è previsto, solo in alcune ipotesi specifiche (studi di settore; abuso del diritto), ma non è affatto generalizzato (Cass. 31 marzo 2017, n. 8378; Cass. 24 febbraio 2016, n. 3583), prevedendo la legge solo che l'atto impositivo debba essere motivato.
Ciò non significa che l'atto impositivo il quale non abbia menzionato e motivato in ordine alle osservazioni del contribuente sia di per sé nullo, occorrendo in proposito che venga dimostrato che quelle osservazioni non siano state in alcun modo prese in considerazione dall'A.F. (Cass. 2 luglio 2018, n. 17210).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Una società contesta la nullità degli atti per mancato esame delle proprie osservazioni. La legge richiede una motivazione rafforzata solo in casi specifici.