Una società eccepisce la nullità degli atti impugnati per omesso esame delle proprie osservazioni.
L'obbligo di una motivazione per così dire rafforzata (l'A.F. deve necessariamente dare conto, nel contesto dell'atto impositivo, delle osservazioni proposte dal contribuente) è previsto, solo in alcune ipotesi specifiche (studi di settore; abuso del diritto), ma non è affatto generalizzato (Cass. 31 marzo 2017, n. 8378; Cass. 24 febbraio 2016, n. 3583), prevedendo la legge solo che l'atto impositivo debba essere motivato.
Ciò non significa che l'atto impositivo il quale non abbia menzionato e motivato in ordine alle osservazioni del contribuente sia di per sé nullo, occorrendo in proposito che venga dimostrato che quelle osservazioni non siano state in alcun modo prese in considerazione dall'A.F. (Cass. 2 luglio 2018, n. 17210).
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