La questione riguarda la validità di una procura speciale alle liti rilasciata in modalità analogica, con sottoscrizione autografa della parte, la cui copia digitalizzata sia utilizzata per proporre ricorso per cassazione redatto in formato nativo digitale, notificato via PEC e depositato telematicamente.
Il requisito della specialità della procura alle liti, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per proporre ricorso per cassazione, è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura sia da considerare conferita per il giudizio di cassazione, anche se non contiene espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione (artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c.), che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti (Cass., SS.UU., sent. 9 dicembre 2022, n. 36057).
Tale principio si deve estendere anche alle diverse possibilità di conferimento della procura contemplate dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c. e non solo all’ipotesi di procura nativa digitale - cioè, redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale - ma anche al caso di procura digitalizzata, ossia conferita su supporto cartaceo e che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma.
Quindi, in caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di PEC con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella busta telematica con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida, in difetto di espressioni che univocamente conducano a escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.
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