La questione riguarda la sussistenza o meno di una stabile organizzazione in Italia, ai fini di radicare il potere impositivo del Fisco nazionale. Si eccepisce dissimulazione della stabile organizzazione di una holding, lamentando che la società italiana costituiva stabile organizzazione della capogruppo estera.
La stabile organizzazione ha ricevuto una disciplina compiuta nell'ordinamento interno a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 344/2003, all'art. 162 del TUIR, che prevedeva l'introduzione della nozione interna di stabile organizzazione, prescrivendone l'elaborazione sulla base dei criteri desumibili dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni. La fonte convenzionale, ove conforme al modello Ocse di convenzione tra gli Stati in materia di doppia imposizione e preesistente al D.Lgs. n. 344/2003 cit., evidenzia quindi la relazione di circolarità che, nella definizione e nell'interpretazione della nozione di stabile organizzazione, lega la norma interna di cui all'art. 162 del TUIR, già modellata sui criteri convenzionali, alla specifica singola previsione convenzionale e, pertanto, agli strumenti che sono di ausilio all'interpretazione di quest'ultima. Fermo restando, comunque, che (Cass. 20 novembre 2019, n. 30140) le convenzioni, una volta recepite nel nostro ordinamento interno con legge di ratifica, acquistano il valore di fonte primaria (Cass. ord. 14 dicembre 2022, n. 36690).
In tema di imposte sui redditi, ai fini dell'individuazione di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto non residente, l'accertamento deve essere condotto sul piano formale, ma anche - e soprattutto - su quello sostanziale (Cass. sent. 6 giugno 2018, n. 14573; Cass. sent. 7 ottobre 2011, n. 20597; sent. 17 gennaio 2013, n. 1103); per l'imponibilità del reddito d'impresa del soggetto non residente, è necessaria: una presenza che sia incardinata nel territorio dell'altro Stato e dotata di una certa stabilità; una sede di affari capace, anche solo in via potenziale, di produrre reddito; un'attività autonoma rispetto a quella svolta dalla casa madre (Cass. ord. 8 ottobre 2020, n. 21693; Cass. sent. 21 novembre 2018, n. 30033).
Nell specie sono stati esaminati tutti gli elementi caratteristici della stabile organizzazione; si è dato conto dell'insussistenza della stabile organizzazione, ma della presenza di un soggetto mediatore o commissionario indipendente, la cui capacità contributiva ha trovato tassazione in Italia senza attrarre la holding estera.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati