Si denuncia inammissibilità dell'atto di riassunzione per omessa notificazione alla parte personalmente.
La riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio, con notifica eseguita presso il domiciliatario o al difensore costituito nelle fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla, ma non inesistente, data la possibilità di collegare tali soggetti a precedenti designazioni della stessa parte. Pertanto, ex art. 291 c.p.c., il giudice del rinvio non potrà dichiarare, in tale ipotesi, l'estinzione del processo, ma dovrà ordinare la rinnovazione della notifica, salvo che la parte intimata si sia costituita, sanando la nullità. Se, nonostante l'invalidità, il giudizio è proseguito in Cassazione, dovrà essere dichiarata la nullità e cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche se nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio ex art. 393 c.p.c., potendo la nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio, ritualmente eseguita dall'una o dall'altra parte, con le forme prescritte dall'art. 392, secondo comma, c.p.c. (Sez. 6-1, ord. 11 gennaio 2022, n. 605).
Nella specie, la notifica dell'atto di riassunzione è stata fatta ai difensori del contribuente (nei giudizi di cassazione e ottemperanza). In particolare, essa è avvenuta anche nei confronti del difensore domiciliatario nel giudizio di cassazione. Pertanto, considerato che, ex art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992, l'elezione di domicilio ha effetto anche per i successivi gradi del processo e che l’art. 63 del D.Lgs. n. 546/1992, nel prescrivere la notifica personale dell'atto di riassunzione, non sanziona di inammissibilità il ricorso non così notificato, si versa in ipotesi di nullità della notifica, sanata dalla costituzione del contribuente, il quale, peraltro, non ha eccepito già in secondo grado tale nullità, al fine di ottenere, eventualmente, la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
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