Si invoca l’estinzione del giudizio conseguente a perfezionamento della definizione agevolata, realizzatosi in assenza di valida notificazione di provvedimento di diniego.
L’omessa notifica del provvedimento di diniego di definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 119/2018 entro il termine, da ritenersi perentorio, di cui al comma 12, comporta l’implicito accoglimento dell’istanza del contribuente e l’estinzione del processo.
Nella specie, l’Agenzia, pur avendo versato in atti il provvedimento di diniego della definizione agevolata, non ha fornito prova della sua rituale notifica, avvenuta a mezzo posta. Infatti, ha prodotto il solo avviso di ricevimento della raccomandata informativa, contenente la comunicazione di avvenuto deposito, peraltro, non firmata del destinatario. Non ha prodotto, invece, l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’atto di diniego, la cui mancanza comporta l’inesistenza della notificazione (Cass. 21 luglio 2021, n. 20778).
Il termine per il diniego dell’istanza, pur in mancanza di espresse previsioni, ha natura perentoria, giacché è diretto, in ossequio alla fondamentale esigenza di certezza del diritto, a rendere non più contestabile il provvedimento in caso di sua omessa tempestiva impugnazione e a consentire, quindi, il prosieguo della (non definita) controversia avente a oggetto l'atto impositivo. In tal senso milita il principio di efficienza e buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost. e di doverosità dell'azione amministrativa, che impone alla P.A. di esercitare il potere attribuitole dalla legge entro un termine ragionevole, ma anche la necessaria considerazione del potere pubblico in funzione della cura degli interessi della collettività (Cass. 14 giugno 2022, n. 19084, Cass. 27 gennaio 2022, n. 2372, Cass. 20 luglio 2021, n. 20649).
Alla natura perentoria del termine consegue che la mancata notifica del provvedimento ostativo alla definizione produce ex se l'accoglimento per via tacita dell’istanza di definizione. Infatti, gli effetti della dichiarazione unilaterale del contribuente di volersi avvalere del condono si consolidano solo a seguito dell'assenso espresso o tacito alla domanda da parte dell'A.F. Il silenzio dell’Ufficio, cui è equiparabile l’omessa notifica nel termine, va qualificato come silenzio-assenso (Cass. n. 2372 del 2022 cit.).
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