Una società eccepisce l’applicabilità dell’aliquota di accisa sul consumo di gas naturale, prevista per gli usi industriali, alla propria attività, che richiedeva una complessa organizzazione per il compimento di processi ulteriori alla produzione e distribuzione di calore.
L’aliquota di accisa ridotta sul gas naturale per usi industriali, di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1995, richiede che il gas destinato alla combustione sia impiegato per le attività industriali produttive di beni e servizi, nonché per le altre attività elencate nel suddetto comma, al di fuori delle quali, qualunque sia la complessità del processo finalizzato al suo utilizzo, la cessione a terzi per usi civili esclude l’applicabilità dell’aliquota agevolata.
L'agevolazione per l'utilizzo del gas naturale per uso industriale può essere riconosciuta solo laddove: a) sia utilizzato esclusivamente presso i locali destinati alla produzione; b) sia utilizzato ai fini dello svolgimento dell'attività produttiva. Il legislatore, ove l'utilizzo del gas naturale sia finalizzato alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, limita l'applicabilità del regime agevolato nel solo caso in cui la finalizzazione sia quella dell'esclusivo utilizzo della stessa per le necessità produttive dell'impresa, mentre ritiene sussistente un uso civile nel caso in cui la produzione dell'acqua calda sia funzionale alla successiva cessione in favore di terzi (Cass., 27 settembre 2022, n. 28067).
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