Una società sostiene l’efficacia interruttiva della prescrizione della notificazione dell'atto di cessione del credito, che configurerebbe un'espressa richiesta di pagamento.
Ex art. 1219 c.c., il debitore è costituito in mora con intimazione o richiesta per iscritto. L'atto di costituzione in mora è giuridico in senso stretto, unilaterale e recettizio, che non richiede, per la validità, l'uso di formule solenni, dovendosi solo evincere in modo univoco la volontà del creditore di fare valere il proprio credito.
Per produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, sottratto al sindacato di legittimità (Cass. 31 maggio 2021, n. 15140).
Nella specie, la notifica all'Ufficio dell'atto di cessione del credito non poteva essere qualificato come atto di costituzione in mora, mancando un’intimazione di pagamento nell'atto notificato, che ha così avuto la sola funzione di rendere edotta l'A.F. della nuova titolarità del credito.
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